Accedi al sito
Serve aiuto?
Studio di Ingegneria Civile - Consulenze Tecniche - Direzioni Tecniche Cantiere
Ing. Antonio Rossi

Attività & Servizi » Certificazioni Energetiche

Scopo della “normativa sull’efficienza energetica” è:

- migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;                                                                                                                                                                                                                                
- favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; 
- determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative 
- effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio; 
- sostenere la diversificazione energetica; 
- conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale; 
- applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale; 
- assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;

La Regione Campania non avendo una specifica normativa Regionale sulla certificazione/efficienza energetica è soggetta alla Direttiva europea 2002/91/CE sui consumi ed il rendimento energetico degli edifici, recepita in Italia dal D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 che regolamenta le prestazioni energetiche degli edifici e dalle successive modifiche integrative riportate nel D.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, e 2 dei 3 decreti attuativi attesi il DPR 2 aprile 2009 n. 59 e le Linee Guida Nazionali di cui al DM 26 giugno 2009.

Con Decreto Ministeriale 22/11/2012, in vigore dal 28/12/2012, è stata disposta l’abrogazione del paragrafo 9 dell’allegato A del DM 26/06/2009 recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici».
Non è più possibile autocertificare la classe G delle unità immobiliari.

QUANDO E' OBBLIGATORIO L'APE:

1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (rogito,permuta): Prima del trasferimento dell'immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l'Attestato e mostrarlo all'acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l'APE andrà consegnato al nuovo proprietario.Nel contratto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto  le  informazioni  e  la documentazione,   comprensiva   dell’attestato,   in   ordine    alla prestazione  energetica  dell'immobile. Inoltre l'attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05).
Le sanzioni per il proprietario inadempiente sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000. E' stata eliminata la nullità dell'atto in caso di mancata allegazione.

2. Affitto di unità immobiliari: Nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l'APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto. Come in caso di compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l'attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all'affittuario al momento della registrazione del contratto.
Le conseguenze sono particolarmente onerose, se non si ha l'APE al momento della registrazione del contratto di affitto si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà.

3. Annunci di vendita di unità immobiliari: Su annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d'informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell'involucro e la classe energetica corrispondente. 
Quindi, affinchè l'annuncio contenga le informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la redazione dell'attestato prima della pubblicazione. Le sanzioni per il responsabile dell'annuncio arrivano a 3000 euro. 

4. Nuova costruzione: La direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull'obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica). 
La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune diversi documenti tra i quali anche l'APE. L'attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell'edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori).
La procedura va compiuta anche in caso di "ristrutturazioni importanti" (interventi su una superficie maggiore del 25% dell'involucro) e interventi di "demolizione-ricostruzione".

Se l'immobile è già dotato di ACE: Su questo punto la normativa è molto chiara: se un immobile è dotato di ACE in corso di validità(la validità si verifica nella prima pagina dell'attestato in alto a destra), rilasciato prima dell'entrata in vigore del DL 63/2013, cioè in data 06.06.2013, non è necessario dotare l'immobile di APE.